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Statuto

PREMESSA

ART.1

Visto l’atto costitutivo del Camping Club Alto Vicentino ( da qui in avanti siglato CCAV) rogato in Schio in data 12.10.1976 presso lo studio del notaio dr.Armando Bonato  e registrato rep. N°49578, e n°7830 di racc., il presente statuto ne recepisce ed integra i contenuti.

FINALITA’ DELL’ ASSOCIAZIONE

ART. 2

a) Il CCAV è un’Associazione apartitica, apolitica e aconfessionale che non persegue fini di lucro.

b) La durata dell' Associazione è illimitata nel tempo salvo quanto previsto nel successivo art. 25 del presente Statuto.

ART. 3

Il CCAV sostiene e si riconosce in qualsiasi iniziativa finalizzata alla promozione e diffusione:

a) della vita all'aria aperta, dell'attività sportiva in tutti i suoi molteplici aspetti.

b) della cultura del corretto turismo escursionistico-itinerante a mezzo tenda, carrello tenda, caravan, autocaravan, imbarcazione, mezzi volanti e delle conoscenze tecniche ad esso collegate e/o assimilabili svolgendo opera di sensibilizzazione ecologica e di rispetto dell'ambiente in funzione del corretto utilizzo delle attrezzature sopraindicate;

c) delle conoscenze geografiche, scientifiche, etnografiche;

d) della comprensione e dialogo tra popoli di diversa cultura;

e) della conservazione, corretta fruizione e rispetto dell'ambiente naturale;

f) dei rapporti di scambio tra Soci di Sodalizi nazionali ed esteri che abbiano fini compatibili ed assimilabili con quelli del CCAV favorendo l'assistenza e la propaganda del turismo itinerante e della vita all' aria aperta.

ART. 4

Per il conseguimento dei fini di cui all' art. 3, il CCAV potrà:

a) partecipare e/o organizzare viaggi di studio;

b) partecipare e/o organizzare conferenze e/o seminari;

c) partecipare e/o organizzare raduni e/o convegni;

d) partecipare e/o organizzare quant'altro sia ritenuto utile, costruttivo e giovevole ad una positiva immagine del CCAV;

e) ricercare e farsi promotore presso Enti, Amm.ni Comunali ecc. per apprestare ed attrezzare località adatte al campeggio ed alla sosta di veicoli ricreazionali al fine di favorire in situazioni normali il turista itinerante con infrastrutture idonee;

f) affiliarsi o gemellarsi ad altre Associazioni / Enti / Federazioni sia nazionali sia estere che perseguano i medesimi fini del CCAV ed i cui Statuto e Regolamento non siano in contrasto con lo Statuto e Regolamento del CCAV.

ORGANI DELL’ ASSOCIAZIONE

ART. 5

Organi del CCAV sono:

a) L'Assemblea Generale dei Soci (da qui in avanti siglata AGS)

b) Il Consiglio Direttivo (da qui in avanti siglato CD)

c) Il Presidente

d) Il Collegio dei Revisori dei Conti (da qui in avanti siglato CRC)

e) Il Collegio dei Probiviri (da qui in avanti siglato CPV)

DELL’ ASSEMBLEA GENERALE  DEI SOCI (AGS)

ART. 6

L'AGS è Ordinaria o Straordinaria.

ART. 7

L'AGS Ordinaria è convocata dal Presidente del CD o, in caso di suo impedimento o dimissioni, da chi lo sostituisce, almeno una volta all'anno per:

a) approvare i Bilanci preventivo e consuntivo, la relazione del Presidente sull'andamento dell'Associazione, nonchè la programmazione delle attività formulata dal CD;

b) deliberare su qualunque argomento proposto dal CD.

ART. 8

L'AGS Straordinaria è convocata tutte le volte che il CD ne ravvisi la necessità ed in particolare:

a) per eleggere i Componenti il CD, il CRC ed il CPV, quando necessario;

b) quando ne venga fatta esplicita richiesta motivata e sottoscritta dal CRC o da almeno un decimo dei Soci.

ART. 9

Alle AGS vengono sottoposte per l'approvazione le modifiche allo Statuto e tutto quanto non di competenza degli altri Organi Sociali.

ART. 10

a) La convocazione dell'AGS è indetta dal Presidente del CCAV, o, in caso di suo impedimento o dimissioni, dal vice-presidente o dal socio anziano, mediante invito scritto spedito per posta ordinaria od elettronica, ad ogni Socio almeno 10 giorni di calendario prima della data di convocazione con l'indicazione dell' ora, del luogo e dell’ordine del giorno.

b) L'AGS Ordinaria e Straordinaria è costituita regolarmente in prima convocazione quando il numero dei Soci intervenuti o rappresentati è composto da almeno la metà più uno dei Soci.

c) La seconda convocazione, effettuabile anche nella medesima giornata, ad almeno 30 minuti dalla prima, sarà valida qualunque sia il numero dei Soci fra presenti e rappresentati.

d) Le deliberazioni delle AGS Ordinarie e Straordinarie sono prese a maggioranza semplice dei voti salvo per quanto previsto dall' art. 26/b.

ART. 11

I Soci in regola con i canoni sociali hanno diritto:

a) di partecipare alle AGS Ordinarie e Straordinarie,

b) di proporre la discussione di qualunque argomento pertinente l'Associazione, con domanda in tal senso inviata e pervenuta al Presidente del CCAV, affinchè, sentito il CD, qualora se ne ravvisasse l’opportunità, sia inserita nell'ordine del giorno della prima assemblea ordinaria utile.

c) qualora, per qualunque ragione non possano presenziare alle AGS, a farsi rappresentare da altro Socio, in regola con le quote sociali, mediante delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di una delega di altro Socio Ordinario.

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO (CD)

ART. 12

a) Il CD è composto da 7 membri eletti dall'AGS.

b) I membri del CD durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

c) In caso di vacanza di una o più cariche, il Presidente del CCAV provvederà alla loro surroga chiamandovi i Soci che, nelle ultime elezioni, siano risultati in graduatoria immediatamente dopo i Consiglieri eletti.

d) In caso di esaurimento della graduatoria di cui al precedente punto "c", il Consiglio Direttivo nominerà alla copertura della carica vacante il Socio ritenuto più idoneo mediante votazione straordinaria; tale nomina avrà effetto immediato e verrà sottoposta per la ratifica alla prima AGS successiva in ordine di tempo.

ART. 13

Sono attribuzioni del CD:

a) la nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere/Cassiere, da eleggersi fra i Consiglieri eletti.

b) la presentazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

c) la programmazione delle attività del CCAV.

d) la costituzione di Commissioni tecniche e consultive per facilitare il conseguimento degli scopi sociali.

e) la censura, la sospensione o la radiazione di un Socio fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 23.

ART. 14

a) Il CD è convocato dal Presidente del CCAV ogni volta che questi ne ravvisi la necessità o ne venga fatta richiesta, sottoscritta da almeno un terzo dei membri del CD stesso.

b) Per la validità delle sedute è necessario l'intervento di almeno la metà più uno dei Componenti il CD.

c) Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti e la votazione avviene di norma a voto palese; deve effettuarsi a scrutinio segreto quando ciò sia espressamente richiesto da un Consigliere e venga ratificato dalla maggioranza dei Consiglieri presenti e comunque quando riguardi una persona fisica.

d) Il Consigliere che senza plausibile motivo diserti le sedute del CD per tre volte consecutive, è decaduto dal mandato.

e) La decadenza è pronunciata dal CD, e il Presidente provvederà alla sua sostituzione (art. 12/c+d).

ART. 15

Sono attribuzioni del Presidente:

a) la convocazione e la presidenza del CD

b) la convocazione dell' AGS

c) l'adozione di tutti quei provvedimenti atti al conseguimento dei fini statutari e la vigilanza      della esecuzione delle deliberazioni dell'AGS e del CD.

d) la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti.

e) la vigilanza alla compilazione dei verbali delle sedute del CD e dell'AGS, che sottoscrive con il Segretario.

f) la firma degli assegni tratti sul conto corrente intestato all'Associazione, parimenti al Tesoriere.

g) la vigilanza sulla compilazione dell'inventario dei beni mobili ed immobili.

h) In caso di assenza od impedimento o dimissioni, il Presidente sarà surrogato nella carica dal Vice Presidente e in sub ordine dal Consigliere Anziano.

i) In caso di impedimento o dimissioni del Presidente e del Vice Presidente l'atto di convocazione dell'AGS è di competenza del Consigliere uscente più anziano (l'anzianità è riferita alla data d'iscrizione al CCAV e non all'età anagrafica) che gestirà gli affari correnti dell’Associazione.

ART. 16

Attribuzioni del Segretario.

a) Il Segretario dispone gli atti necessari per il regolare funzionamento dell'Associazione, secondo le direttive degli Organi Sociali, ne cura l'attuazione e risponde verso il Presidente e il CD di tutti i servizi sociali.

b) Redige la corrispondenza e cura l'archivio del carteggio e dei documenti sociali.

c) Trascrive i verbali delle adunanze del CD e dell' AGS, che sottoscrive in unione al Presidente.

d) In caso di particolari esigenze può delegare sotto propria responsabilità alcune delle funzioni sopradescritte ad altro Socio.

ART. 17

Attribuzioni del Tesoriere/Cassiere.

a) Al Tesoriere/Cassiere vengono demandate la tenuta della contabilità dell' Associazione, il controllo dei fondi a disposizione del Segretario per le piccole spese di segreteria, i pagamenti e le riscossioni.

b) Curerà la chiusura della contabilità dell'esercizio sociale e stenderà il Bilancio Consuntivo che sottoporrà al controllo del CRC entro il mese di Febbraio, con i documenti giustificativi.

c) Il CD potrà delegare ad altri Soci, anche non facenti parte del CD stesso, la contabilizzazione e gestione di fondi per un particolare settore dell'attività sociale, sempre sotto la sorveglianza del Tesoriere; in tal caso la contabilità relativa dovrà essere presentata al Tesoriere entro il mese di Dicembre, in modo da consentirne l'inserimento nella contabilità generale dell'Associazione, ogni fiduciario sarà personalmente responsabile del proprio operato verso il Presidente del CCAV ed il CD.

d) In caso di impedimento del Tesoriere, le relative funzioni sono svolte dal Presidente in concerto con il Segretario.

e) Ha la possibilità di firma degli assegni tratti sul conto corrente intestato all'Associazione, parimenti al Presidente.

DEI REVISORI DEI CONTI (CRC)

ART. 18

a) Il CRC è composto da tre membri di cui uno in funzione di Presidente del CRC; essi sono eletti dall' AGS, durano in carica tre anni e possono prendere parte alle riunioni del CD senza voto deliberativo.

b) Al CRC è demandato il controllo generale dell'Amministrazione, la revisione della contabilità del Tesoriere e dei bilanci Preventivo e Consuntivo dell'esercizio sociale; di tale revisione dovranno darne constatazione controfirmando il Bilancio Consuntivo, da presentare all'AGS, redatto dal Tesoriere.

DEI PROBIVIRI (CPV)

ART. 19

Il CPV, composto da tre membri effettivi, che tra loro eleggeranno un presidente, e due supplenti dirime le controversie tra i Soci e quelle tra CD e Soci. Il CPV è eletto a scrutinio segreto dall'AGS. Il CPV dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

DEI SOCI

ART. 20

a) Chiunque può diventare Socio del CCAV, compilando l'apposita domanda di ammissione accompagnata dalla quota sociale stabilita; con la presentazione della domanda l'aspirante Socio accetta lo Statuto ed il Regolamento del Club impegnandosi a rispettarli;

b) l'iscrizione non può considerarsi definitiva finchè non è specificamente approvata dal CD come previsto dal successivo comma "c";

c) Sull'accoglimento definitivo della domanda si pronuncia il CD trascorsi tre mesi dal ricevimento del modulo di iscrizione e senza che si siano verificati episodi tali da sconsigliare la definitiva accettazione;

Se il richiedente non è ammesso, ha il diritto al rimborso integrale della quota versata, fatte salve le spese postali e di segreteria affrontate dal Club;

Il CD non è tenuto ad indicare al richiedente il motivo dell'eventuale non ammissione.

d) L'Aspirante Socio al momento della domanda di ammissione si impegna ad uniformare il proprio comportamento all'etica che ha da sempre positivamente distinto i Soci del CCAV.

L'inosservanza del presente comma porta a quanto previsto nel successivo art.23/c.

ART. 21

a) I Soci si distinguono in Onorari, Ordinari, Familiari, Giovani.

b) La nomina dei Soci Onorari è di competenza dell'AGS su proposta del CD; essi sono esentati dal pagamento della quota sociale e godono di tutti i benefici previsti per i Soci Ordinari.

c) Sono Soci Ordinari e Giovani, le persone fisiche che versano annualmente e per tutta la loro permanenza nell'Associazione, la rispettiva quota sociale.

d) Soci "Giovani" : fino a 24 anni di età.

e) Per "Soci Familiari", s'intendono il coniuge, i figli o altre persone comunque conviventi con il "Socio Ordinario".

f) Agli effetti del voto in seno all'AGS, sono ammessi, oltre ai Soci Ordinari i Soci Onorari e Giovani.

g) Alle riunioni del CCAV sono ammessi anche i Simpatizzanti cioè persone che, pur non essendo iscritte all’Associazione, ne condividono gli intenti, le finalità e gli scopi.

h) I Soci Familiari e Simpatizzanti hanno diritto di parola nell'AGS ma non di voto.

i) E' consentito ad Enti o Associazioni varie di far parte del CCAV, quali Soci Simpatizzanti e/o Ordinari osservando le modalità di cui all' art. 20.

ART. 22

a) Le quote sociali sono stabilite dal CD, come pure ogni variazione alle quote stesse ed alle modalità di relativa applicazione.

b) Ogni Socio ha l'obbligo di inviare prima della scadenza dell' anno sociale e comunque non oltre il 31 Marzo (art. 23/b) dell' anno successivo, la sua quota pena la decadenza.

c) Il Socio che desideri versare la propria quota dopo il 31 marzo sarà soggetto al pagamento della quota relativa a "Nuovo Socio"

ART. 23

La qualità di Socio del CCAV si perde:

a) per dimissioni con lettera sottoscritta o inviate a mezzo lettera raccomandata al CD.

b) per decadenza o mora trascorsi tre mesi dalla scadenza dell'esercizio sociale senza aver provveduto al rinnovo con il pagamento della quota dovuta (art. 22/b).

c) per radiazione pronunciata dal CD in conseguenza di inosservanza dello Statuto e/o Regolamento o per gravi motivi. In quest' ultima situazione il Socio può appellarsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento al CPV con ricorso scritto e motivato; il CPV relazionerà esprimendo il proprio parere per iscritto sul caso.

d) In ogni caso il Socio radiato ricorrente deve considerarsi sospeso da tutte le attività svolte a nome e per conto del CCAV.

DEL PATRIMONIO

ART. 24

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni immobili e mobili dei quali il CCAV diventa proprietario a qualsiasi titolo, come pure di tutti i valori dei quali il CCAV abbia la piena disponibilità ed infine delle quote e contributi versati dai Soci nonchè da Enti o privati e da altre eventuali entrate.

DELLO SCIOGLIMENTO DELL’ ASSOCIAZIONE

ART. 25

a) L'eventuale scioglimento del CCAV è deliberato dall' AGS espressamente convocata secondo le norme degli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11.

b) Alla votazione dovranno partecipare almeno i 2/3 dei Soci iscritti aventi diritto al voto e la deliberazione dovrà ottenere il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

c) L'AGS costituita come sopra, delibera le modalità di liquidazione, la destinazione del patrimonio e nomina un liquidatore.

d) Il CRC in carica al momento della messa in liquidazione, esercita le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

DELL’ ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 26

L'esercizio sociale e finanziario ha inizio il primo giorno di Gennaio e termina al trentuno Dicembre di ogni anno.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27

-a) Il presente Statuto sarà integrato entro un anno dalla sua approvazione da un Regolamento da emanarsi a cura del CD.

-b) Il Regolamento sarà di immediata attuazione e verrà sottoposto a ratifica presso la prima AGS successiva all' emanazione del Regolamento stesso; l' AGS ha facoltà di approvare, rigettare, modificare il Regolamento sottopostole a ratifica.

ART. 28

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del reciproco rispetto, della pacifica convivenza democratica e quelle del Codice Civile Libri I° Titolo I° Cap.II°.

Deliberato in Assemblea Generale Straordinaria dei Soci del 18 gennaio 2006.

Firmato:

  • Il Presidente dell’ Assemblea                                         Restello Mario

  • Il Segretario dell’ Assemblea                                          Anzolin Annamaria

Il Presidente uscente del CCAV (o chi ne fa le veci):           Schiavon Flavio

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